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Mala movida, il sindaco interviene con una ordinanza

Redazione
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“Nell’ultimo tavolo del comitato provinciale prefettizio, momento in cui ci siamo confrontati con le altre Istituzioni e con le forze dell’ordine tutte, trovando una rafforzata spinta sinergica,” – spiega il primo cittadino di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna- “abbiamo determinato un importante potenziamento del presidio del territorio, non solo a scopo identificativo, ma volto anche a forme di educazione preventiva che possano influire, tanto quanto la repressione, su quegli atteggiamenti origine della cosiddetta “mala movida giovanile”.

“Come Sindaco oggi ho emanato un’ordinanza di supporto alle delibere prefettizie, nella quale con decorrenza dalla data della pubblicazione e fino al 31 marzo prossimo, ordino la chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare misto, nonché delle medie strutture di vendita per la giornata del venerdì, del sabato e della domenica dalle ore 21:00 alle ore 5:00, in alcune aree del centro storico, tra cui la zona ricompresa all’interno dal complesso monumentale delle mura, e i relativi parcheggi, estesa a 200 metri dalla cinta muraria ed entro i 300 metri dagli ingressi della stessa; le aree comprese tra Via Mameli, Via Trento, Via Buozzi e Via Trieste; in Via Roma e nelle seguenti vie ricadenti nell’anello esterno alle Mura medicee: Viale Ximenes, Viale Fossombroni, Viale Porciatti e Viale Manetti,”

“La speranza è che tale misura, inquadrata come detto in un sistema di interventi interforze, possa contribuire a riportare, già dai prossimi giorni, alla nostra città quella serenità, e tranquillità che le appartengono da sempre e delle quali noi tutti abbiamo necessità in un momento come questo, in cui come istituzioni e come cittadini avremmo tutt’altro da fare piuttosto che doversi, invece, doverosamente preoccupare di simili, inconcepibili, comportamenti.”

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA
Ordinanza Sindacale N. 13
Data di registrazione 10/02/2022
OGGETTO:
ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA
CD. “MALAMOVIDA”. OBBLIGO DI CHIUSURA NELLE
GIORNATE DEL VENERDÌ, DEL SABATO E DELLA
DOMENICA, DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE
ALIMENTARE E MISTO E DELLE MEDIE STRUTTURE DI
VENDITA, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 05.00 DELLA
GIORNATA SUCCESSIVA, IN ALCUNE AREE DEL CENTRO
ABITATO DI GROSSETO.
Premesso:
che, di recente, in alcune piazze e aree del territorio cittadino si è assistito ad un’indubbia recrudescenza del
c.d. fenomeno della “movida” e dei suoi effetti distorsivi, c.d. “malamovida”, che si sono tradotti in ripetuti
episodi di disturbo della quiete pubblica, se non di vandalismo e di resistenza nei confronti delle forze
dell’Ordine;
che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione C.C. n. 27 del 14/04/2014 e ss.mm.ii.,
persegue, tra gli altri, l’obiettivo della tutela della sicurezza urbana, dell’incolumità pubblica, del decoro
urbano e della quiete pubblica e privata;
che il Regolamento per il decoro del centro storico, approvato con Deliberazione C.C. n. 171 del 28/12/2018,
disciplina più nel dettaglio gli orari per la vendita di bevande alcoliche in determinate zone della città,
particolarmente interessate dalla “movida” e la vendita per asporto in contenitori di vetro;
che la vendita al dettaglio o per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque
agevolare aggregazioni ed assembramenti nelle piazze, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico, sulle
Mura medicee, nonché riflettersi sulla libera circolazione delle persone nel centro cittadino.
Considerato:
che lo scorso 9 febbraio si è tenuto un vertice, convocato dal Prefetto di Grosseto, cui hanno partecipato il
Sindaco, l’Assessore alla Polizia Municipale ed i vertici delle Forze di Polizia statali provinciali;
che in tale sede è stata valutata e condivisa la necessità di adottare misure restrittive volte a limitare la
vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche, anche attraverso la chiusura anticipata di alcuni esercizi
commerciali al fine di arginare la “malamovida”;
che, come noto, il rischio di aggregazione e di assembramenti aumenta in alcuni orari e giorni della settimana,
in particolare sulle Mura medicee e nell’area ricompresa all’interne delle stesse;
che l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. attribuisce al Sindaco, quale
rappresentate della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti “in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale […] in relazione all’urgente
necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e
del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”;
che l’art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. dispone che “il Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibile e urgenti, nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana […]”.
Considerato altresì:
che nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito degli enti locali assicurare una
serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di
alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della
vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani.
Ritenuto:
necessario contrastare, in particolare, in orario serale e notturno, le situazioni che generano assembramenti
spontanei non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori e gli organi
deputati al controllo;
che il protrarsi di assembramenti di persone in limitate aree prospicienti i locali più attivi in orari notturni,
oltre costituire pericolo per la salute pubblica, crea anche profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe,
specie riconnesso al consumo di alcolici, che contribuisce significativamente ad aumentare lo stato di euforia
degli avventori derivanti dall’ubriachezza quali la mancanza di controllo del tono di voce e delle espressioni
verbali, senza sottacere l’intuibile disattenzione nel rispettare il distanziamento sociale o l’utilizzo della
mascherina;
di fondamentale importanza scongiurare una vanificazione degli importanti risultati raggiunti attraverso il
distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di assembramento, oltreché garantire l’ordinata e serena
frequentazione degli spazi pubblici della città intervenendo con azioni efficaci dirette a ridurre le situazioni
di assembramenti, limitando le ore di esercizio di alcune tipologie di esercizi commerciali;
che la vendita al dettaglio per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche, in particolare in alcune aree
della città, favorisce in determinati orari e giornate della settimana, comportamenti lesivi della vivibilità
urbana, della quiete pubblica e del decoro del territorio nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
che le limitazioni degli orari delle attività che effettuano vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, già
adottate in passato, hanno prodotto effetti favorevoli sul territorio, limitando il propagarsi dei suddetti
fenomeni di disturbo, con effetti positivi sulla vivibilità urbana.
Rilevato:
l’attualità delle criticità sopra descritte specificatamente nei fine settimana, in cui solitamente si appalesano
in modo maggiore le diverse situazioni sopra esposte;
che nei servizi svolti dal personale delle forze dell’ordine si è potuto verificare ed accertare che, molto
spesso, le bevande alcoliche e superalcoliche sono portate nei luoghi oggetto della c.d. “malamovida” previo
acquisto in attività commerciali che hanno sede nelle vie e nelle piazze oggetto del presente provvedimento;
che il Regolamento di Polizia Urbana individua, all’articolo 4-bis, le aree urbane oggetto di particolari
misure a tutela del decoro urbano, ed in particolare: area del centro storico (area ricompresa all’interno della
cinta muraria medicea, compresi i parcheggi e relative pertinenze); complesso monumentale delle Mura
Medicee (Mura Medicee compresi i giardini, gli immobili, le sue pertinenze e parcheggi, estesa ai 200 metri
dalla cinta muraria ed entro i 300 metri dagli ingressi; area compresa tra Via Mameli, Via Trento, Via Buozzi
e Via Trieste
l’opportunità di emanare un provvedimento che preveda, fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di chiusura degli
esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nonché delle medie strutture di vendita dalle ore 21.00 alle
ore 05.00 del giorno successivo per le giornate del venerdì, del sabato e della domenica, nelle aree indicate
dall’articolo 4-bis del Regolamento di Polizia Urbana sopra richiamate, nonché nella Via Roma e nelle
seguenti vie ricadenti nell’anello esterno alle Mura medicee: Viale Ximenes, Viale Fossombroni, Viale
Porciatti e Viale Manetti.
Visti:
gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l’ambito di applicazione del
potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante “Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1197, n. 59”;
l’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l’istituzione del Servizio Sanitario
nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità
sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al
territorio comunale;
il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 14/04/2014 e s.m.i.;
Il Regolamento per il decoro del centro storico, approvato con Deliberazione C.C. n. 171 del 28/12/2018;
Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti “[…]
sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari
alla loro attuazione”.
ORDINA
Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2022, nelle seguenti
aree: area del centro storico (area ricompresa all’interno della cinta muraria medicea, compresi i parcheggi e
relative pertinenze); complesso monumentale delle Mura Medicee (Mura Medicee compresi i giardini, gli
immobili, le sue pertinenze e parcheggi, estesa ai 200 metri dalla cinta muraria ed entro i 300 metri dagli
ingressi); area compresa tra Via Mameli, Via Trento, Via Buozzi e Via Trieste; in Via Roma e nelle seguenti
vie ricadenti nell’anello esterno alle Mura medicee: Viale Ximenes, Viale Fossombroni, Viale Porciatti e
Viale Manetti:

  • La chiusura degli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, nonché delle medie strutture di
    vendita per le giornate del venerdì, del sabato e della domenica, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del
    giorno successivo.
    AVVISA
    Che l’inosservanza a quanto disposto con dal presente provvedimento è punita, salvo che il fatto non
    costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto Legge n. 19/2020.

DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza al:

  • Sig. Prefetto di Grosseto;
  • Sig. Questore di Grosseto;
  • Tutte le forze di Polizia presenti sul territorio cittadino;
  • Sig. Comandante della Polizia Municipale;
    Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di Grosseto per 10 giorni consecutivi e sul sito
    istituzionale del Comune di Grosseto ed acquista efficacia dal momento della pubblicazione ai sensi dell’art.
    21-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Ai sensi dell’art. 3 quarto comma Legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso il presento provvedimento è ammesso,
    entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Toscana con
    sede in Firenze, Via Ricasoli n. 40 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
    Repubblica, da proporre entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione.
    Il Sindaco
    vivarelli colonna antonfrancesco
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